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la corte costituzionale (sentenza n. 90 https://bit.ly/3yo7kPL) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della nuova assicurazione sociale per l’impiego (naspi) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attivita’ di impresa per la quale l’anticipazione gli e’ stata erogata.