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la corte costituzionale, con la sentenza numero 57, ha in primo luogo dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 34, comma 2, della legge della regione piemonte n.9/2025, che aveva introdotto nuove modalita’ di calcolo del deflusso ecologico, stabilendo che tale regime idrico non potesse ‘essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva’ presente nella sezione di derivazione di fiumi e torrenti. la corte ha rilevato che tale disposizione ha imposto una riduzione drastica e unilaterale dell’applicazione del deflusso ecologico, cosi’ consentendo un corrispondente aumento dei prelievi dai singoli corsi d’acqua. in secondo luogo, la corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 50 della stessa legge della regione piemonte n.9/2025, che aveva stabilito una nuova perimetrazione del parco naturale del monte fenera e dell’area contigua della fascia fluviale del po piemontese. il testo della sentenza disponibile qui https://tinyurl.com/agrapress090
