CORTE COSTITUZIONALE, SI PUO’ DICHIARARE NON PUNIBILE REATO INCENDIO BOSCHIVO COLPOSO DI PARTICOLARE TENUITA’

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“e’ costituzionalmente illegittimo vietare al giudice di dichiarare non punibile un incendio boschivo, in applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, quando il fatto non sia volontario ma soltanto colposo e risulti in concreto di particolare tenuita’. lo ha stabilito la sentenza numero 5 del 2026 (consultabile qui), depositata oggi, con cui la corte costituzionale ha accolto una questione di legittimita’ costituzionale sollevata dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di potenza”. lo rende noto un comunicato della corte costituzionale che cosi’ prosegue: “nel processo principale, un uomo era accusato di avere involontariamente provocato un incendio boschivo mentre era intento a bruciare un ammasso di erba secca. le fiamme avevano interessato un’area boschiva di estensione contenuta e avevano coinvolto soltanto la sterpaglia e i rovi del sottobosco, provocando lievi danni alle chiome degli alberi. la corte ha ritenuto irragionevole il divieto di applicare al reato di incendio boschivo colposo la causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, che puo’ essere invece applicata ad altri reati colposi di pari o maggiore gravita’, come quelli contro l’incolumita’ pubblica, l’avvelenamento di acque o il disastro ambientale”.