SITUAZIONE DELLA PIENA DEL TEVERE A ROMA PONTE MARCONI MALTEMPO ACQUA ALTA FIUME

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“la rete delle professioni tecniche, organismo che rappresenta oltre 500.000 professionisti tecnici iscritti agli albi, esprime contrarieta’ all’istituzione dell’albo speciale degli esperti assicurativi catastrofali, cosi’ come previsto dal dl”. lo rende noto un comunicato diffuso dal conaf, che cosi’ prosegue: “esso confligge con la disciplina ordinistica delle professioni coinvolte, gia’ ampiamente in possesso delle necessarie competenze qualificate. il decreto-legge del 27 febbraio 2026, n. 25 – che reca interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle regioni calabria, sardegna e sicilia regione siciliana, oltre a ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di niscemi e di protezione civile – in corso di conversione, istituisce, presso consap s.p.a., il ‘ruolo degli esperti assicurativi catastrofali’. un albo a cui e’ obbligatorio iscriversi per esercitare attivita’ di accertamento e valutazione economica dei danni agli immobili assicurati causati da eventi calamitosi, che prevede specifici requisiti e l’assoggettamento ad un regime disciplinare ad hoc. la rpt fa notare come le attivita’ di accertamento tecnico, valutazione strutturale, analisi del danno e stima economica siano riservate alle professioni tecniche regolamentate. esse coincidono con l’accertamento del danno edilizio e strutturale e la valutazione tecnico‑economica dei costi di ripristino. quanto previsto dall’art.19 del suddetto decreto-legge solleva forti dubbi sulla sua legittimita’ costituzionale. la stessa corte costituzionale, infatti, ha ripetutamente affermato che l’esame di stato rappresenta la principale garanzia per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, precisando che eventuali restrizioni ulteriori devono attenersi ai principi di proporzionalita’ e ragionevolezza. di conseguenza, l’introduzione di un’ulteriore prova di idoneita’ per l’esercizio di attivita’ gia’ ricomprese nelle competenze dei professionisti iscritti agli ordini e collegi determinerebbe un’inutile duplicazione dei percorsi abilitanti. inoltre, la corte di cassazione ha costantemente affermato che le attivita’ tecniche inerenti alla sicurezza e all’integrita’ degli immobili sono riservate alle professioni regolamentate e non e’ ammissibile istituire figure parallele incaricate di espletare le medesime prestazioni. la rpt evidenzia che gli iscritti agli ordini e collegi professionali devono gia’ rispettare specifici obblighi (aggiornamento professionale, assicurazione, controllo deontologico), con l’assoggettamento a un proprio regime disciplinare. pertanto, la creazione di un sistema alternativo di abilitazione e controllo risulta decisamente superfluo. non a caso, in sede di dibattito sulla conversione del decreto-legge, la rpt ha avanzato una chiara proposta emendativa in tre punti. introduzione nell’articolo 19 di un comma 1-bis nel quale venga riconosciuto ai professionisti iscritti agli albi degli ordini e collegi aventi competenze tecniche nelle attivita’ di accertamento e stima economica dei danni ai beni immobili, il diritto di iscrizione al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali. introduzione, al comma 4 dell’articolo 19, di una norma di salvaguardia delle competenze riservate dalla legge ai professionisti iscritti agli albi degli ordini e collegi aventi competenze tecniche nelle attivita’ di accertamento e di stima economica dei danni ai beni immobili. infine, un richiamo al comma 9 dell’articolo 19, analogamente a quanto gia’ affermato al comma 1, del diritto all’iscrizione al ruolo per i professionisti iscritti agli albi degli ordini e collegi aventi competenze tecniche nelle attivita’ di accertamento e di stima economica dei danni ai beni immobili, anche nella fase di prima applicazione delle disposizioni in oggetto. la rpt chiede al parlamento che vengano adottati i suddetti correttivi in modo da preservare la coerenza della disciplina ordinistica delle professioni regolamentate, evitando duplicazioni nei percorsi di abilitazione professionale”.