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con la sentenza numero 121 la corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalita’ dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui prevede che – nei casi di installazione o potenziamento di infrastrutture di telecomunicazione su terreni gravati da usi civici – non si applica il vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio. spiegando la sua decisione, la corte ha affermato che “semplificare non puo’ condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di tutela ambientale”. pertanto, l’indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell’interesse alla diffusione delle reti di telecomunicazione rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici e’ stata ritenuta in contrasto con l’articolo 9 della costituzione.