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un comunicato stampa dell’alleanza delle cooperative della pesca rende noto che: “il decreto rilancio (dl 34/20) e’ ora legge dello statio. soddisfazione per aver messo un altro mattoncino nel muro di difesa dal covid 19. tra le altre misure, ricordiamo quelle di interesse diretto per la pesca, contenute nell’articolo 222, costruito per favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto: 1) esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il primo semestre 2020 cioe’ dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. sara’ un successivo decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro delle politiche agricole e con quello dell’economia e delle finanze a definire criteri e modalita’ attuative. l’efficacia di questa norma comunque e’ subordinata all’autorizzazione della commissione europea. 2) rifinanziamento della cosiddetta ‘cambiale agraria e della pesca’ per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca con ulteriori 30 milioni di euro. 3) istituzione di un fondo di 20 milioni di euro per l’anno 2020 per la sospensione dell’attivita’ economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura. tale misura ha l’obiettivo di far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura a causa dell’emergenza da covid-19. anche in questo caso, un decreto ministeriale (mipaaf), sulla base di un’intesa stato-regioni, definira’ criteri e modalita’ di attuazione, nel rispetto di quanto previsto nel quadro comunitario sugli aiuti ‘de minimis’ nel settore della pesca e dell’acquacoltura, come modificati per il contrasto al covid-19. 4) riconoscimento di un’indennita’ di 950 euro per il mese di maggio 2020 ai pescatori autonomi (sinora esclusi), compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. tali soggetti non devono essere titolari di pensione ne’ iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata inps. l’indennita’ non concorre alla formazione del reddito ai sensi delle imposte sui redditi. “si tratta di misure importanti per le quali e’ stato fatto un grande lavoro di squadra con governo e parlamento. ora l’auspicio e’ che i fondi possano giungere al piu’ presto ai beneficiari per consentire un vero rilancio e superare le difficolta’, inedite, vissute finora dal settore”.