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“la commissione europea ha inviato oggi al regno unito una lettera di costituzione in mora per violazione delle disposizioni sostanziali del protocollo su irlanda/irlanda del nord e dell’obbligo di buona fede previsto dall’accordo di recesso”. lo rende noto un comunicato della commissione, che prosegue: “in questo modo si avvia una procedura formale di infrazione nei confronti del regno unito. e’ la seconda volta che, nell’arco di sei mesi, il governo del regno unito intende violare il diritto internazionale. il vicepresidente maroš ŠEFČOVIČ, copresidente del comitato misto in rappresentanza dell’ue, ha dichiarato: ‘il protocollo su irlanda/irlanda del nord e’ l’unico modo per tutelare l’accordo del venerdi’ santo (accordo di belfast) e per preservare la pace e la stabilita’, evitando nel contempo una frontiera fisica sull’isola d’irlanda e salvaguardando l’integrita’ del mercato unico dell’ue. l’ue e il regno unito hanno concordato il protocollo insieme: siamo quindi tenuti ad attuarlo insieme. le decisioni unilaterali e le violazioni del diritto internazionale da parte del regno unito rendono vano lo scopo stesso del protocollo e minano la fiducia tra di noi. se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, il regno unito deve attuare il protocollo correttamente. per questo motivo avviamo oggi un’azione legale. e’ mio auspicio che, grazie allo spirito collaborativo, pragmatico e costruttivo che ha prevalso finora nell’attuazione dell’accordo di recesso, potremo risolvere le questioni in sede di comitato misto senza ricorrere ad ulteriori vie legali’. la commissione ha risposto finora nei due modi seguenti: in primo luogo, la commissione ha inviato al regno unito una lettera di costituzione in mora per violazione delle disposizioni sostanziali del diritto dell’ue relativamente alla circolazione delle merci e ai trasferimenti di animali da compagnia applicabili in virtu’ del protocollo su irlanda/irlanda del nord. in questo modo si avvia una procedura formale di infrazione di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del protocollo, in combinato disposto con l’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’unione europea. a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, del protocollo su irlanda/irlanda del nord, le istituzioni dell’ue, in particolare la commissione europea e la corte di giustizia dell’unione europea, dispongono dei poteri di vigilanza e di esecuzione previsti dai trattati dell’ue in relazione a disposizioni specifiche del protocollo, compreso l’articolo 5. la lettera chiede al regno unito di attuare rapidamente azioni correttive per ripristinare il rispetto delle disposizioni del protocollo. il regno unito ha un mese di tempo per rispondere alla lettera; in secondo luogo, il vicepresidente maroš ŠEFČOVIČ ha inviato una lettera politica a david FROST, copresidente del comitato misto in rappresentanza del regno unito, invitando il governo del regno unito a rettificare le dichiarazioni e le indicazioni pubblicate il 3 e 4 marzo 2021 e ad astenersi dal metterle in pratica. queste misure unilaterali costituiscono una violazione del dovere di buona fede di cui all’articolo 5 dell’accordo di recesso. la lettera invita inoltre il regno unito ad avviare consultazioni bilaterali in seno al comitato misto in buona fede, al fine di pervenire a una soluzione concordata entro la fine di questo mese. il protocollo su irlanda/irlanda del nord, parte integrante dell’accordo di recesso, e’ stato ratificato dall’ue e dal regno unito, e’ in vigore dal 1º febbraio 2020 e ha efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale. si prefigge di mantenere pace e stabilita’, di tutelare l’accordo del venerdi’ santo (accordo di belfast), di evitare una frontiera fisica sull’isola d’irlanda e di salvaguardare l’integrita’ del mercato unico dell’ue. per raggiungere tali obiettivi, deve essere attuato integralmente. il mancato rispetto di tale obbligo da parte del governo del regno unito compromette il conseguimento degli obiettivi. il regno unito ha un mese per presentare osservazioni sulla lettera di costituzione in mora. esaminate tali osservazioni, o in assenza di osservazioni, la commissione puo’, se del caso, emettere un parere motivato. a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, del protocollo, la corte di giustizia dell’unione europea dispone dei pieni poteri previsti dai trattati, compresa la possibilita’ di imporre il pagamento di una somma forfettaria o di una penalita’. successivamente, se il regno unito non avvia consultazioni in buona fede in sede di comitato misto per pervenire a una soluzione concordata entro la fine di questo mese, l’unione europea puo’ comunicare per iscritto l’avvio di consultazioni a norma dell’articolo 169 dell’accordo di recesso, la prima fase della procedura di risoluzione delle controversie di cui alla parte sesta, titolo III, dell’accordo stesso. in assenza di soluzione, l’ue potrebbe deferire la controversia a un arbitrato vincolante, che potrebbe portare, in ultima analisi, anche all’imposizione di sanzioni finanziarie da parte del collegio arbitrale. in caso di mancato pagamento o di inosservanza persistente, l’ue potrebbe sospendere gli obblighi derivanti dall’accordo di recesso (fatta eccezione per la parte dell’accordo relativa ai diritti dei cittadini) o dall’accordo sugli scambi e la cooperazione, a norma dell’articolo inst.24, paragrafo 4, ad esempio imponendo dazi sulle importazioni di merci dal regno unito”.