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“al 31 luglio 2021, 16 stati membri hanno notificato il completo recepimento della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (utp)”, rende noto un comunicato della commissione europea, che prosegue: “nel complesso, gli stati membri hanno seguito l’approccio generale della direttiva. la maggior parte di essi ha superato il livello minimo di protezione per gli agricoltori e le piccole imprese agroalimentari stabilito dalla direttiva. la maggior parte degli stati membri ha esteso l’elenco delle pratiche commerciali sleali della direttiva o ha reso i divieti piu’ severi. gli stati membri hanno generalmente seguito l’approccio settoriale della normativa e hanno applicato i requisiti alla filiera agroalimentare. sono questi i principali risultati del rapporto intermedio sullo stato di recepimento e attuazione della direttiva utp pubblicato oggi dalla commissione europea (https://bit.ly/3vRo64M). la relazione, che copre 16 dei 19 stati membri che hanno notificato il completo recepimento alla commissione fino ad oggi, offre una panoramica dello stato di avanzamento del recepimento e dell’attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nei settori agricolo e filiera alimentare. copre l’ambito di applicazione, le pratiche commerciali sleali vietate e i meccanismi di applicazione scelti dagli stati membri. guardando al tipo di operatori e al tipo di rapporti interessati dalle misure legislative, la relazione rileva che 14 stati membri hanno stabilito che le regole si applicano ai rapporti tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento. per quanto riguarda le dimensioni dell’impresa, tutti gli stati membri, tranne due, fanno riferimento alla dimensione dell’impresa come criterio per limitare l’ambito di applicazione della normativa. ad esempio, alcuni stati membri mirano alle relazioni tra fornitori il cui fatturato annuo e’ inferiore a una determinata soglia e acquirenti il cui fatturato annuo e’ superiore alla stessa soglia. questo e’ l’approccio previsto dalla direttiva. le soglie tuttavia differiscono e, in alcuni casi, gli stati membri hanno considerato solo le dimensioni dell’acquirente. la maggior parte degli stati membri ha scelto di applicare le norme alle operazioni di vendita in cui il fornitore o l’acquirente, o entrambi, sono stabiliti nell’ue, come previsto dalla direttiva. quattro stati membri hanno deciso di applicare le regole alle operazioni di vendita in cui uno dei due, o entrambi, sono stabiliti nello stato membro stesso. esaminando le pratiche commerciali sleali vietate, la direttiva richiede di vietare una serie specifica di pratiche sleali, suddividendole in due gruppi: la ‘lista nera’ che si applica ai divieti incondizionati e la ‘lista grigia’ che sono pratiche vietate a meno che non siano chiaramente concordate in anticipo in un accordo tra il fornitore e l’acquirente. dei 16 stati membri, cinque hanno introdotto i due elenchi stabiliti nella direttiva. tutti gli stati membri hanno utilizzato elenchi di pratiche vietate e la maggior parte di essi ha seguito la distinzione ‘nero’ e ‘grigio’. alcuni stati membri hanno aggiunto ulteriori pratiche alle liste ‘nera’ e ‘grigia’, mentre alcuni altri hanno spostato una o piu’ pratiche della ‘lista grigia’ alla ‘lista nera’. la direttiva impone agli stati membri di designare una o piu’ autorita’ a livello nazionale per l’applicazione delle norme. tutti gli stati membri hanno designato tali autorita’, con 13 che hanno optato per una singola autorita’ e tre per due autorita’. tutti hanno scelto autorita’ amministrative. per quanto riguarda la presentazione di denunce all’autorita’ di contrasto designata, la maggioranza degli stati membri ha previsto disposizioni sulla riservatezza relative all’identita’ del denunciante, in conformita’ con la direttiva. le rispettive condizioni variano a seconda del paese. infine, in termini di attuazione, le misure piu’ comuni sono le sanzioni pecuniarie, previste in tutti i 16 stati membri. sebbene la direttiva non stabilisca soglie minime e massime per le sanzioni finanziarie, alcuni stati membri lo fanno. una volta che gli altri stati membri presenteranno le loro notifiche, emergera’ una visione piu’ completa dello stato di recepimento. una valutazione della direttiva a livello dell’ue e’ prevista per la fine del 2025″.