(riproduzione riservata)
la commissione europea rende noto di aver “presentato oggi un atto delegato complementare “clima” della tassonomia, che riguarda determinate attivita’ del settore del gas e del nucleare alla luce degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. il collegio dei commissari ha raggiunto un accordo politico sul testo, che sara’ formalmente adottato non appena sara’ stato tradotto in tutte le lingue dell’ue. perche’ l’ue possa raggiungere la neutralita’ climatica entro il 2050 servono ingenti investimenti privati. la tassonomia dell’ue e’ intesa a guidare gli investimenti privati verso le attivita’ necessarie a tal fine. la classificazione della tassonomia non determina se una data tecnologia rientrera’ o meno nel mix energetico degli stati membri, ma ha lo scopo di presentare tutte le soluzioni possibili per accelerare la transizione e aiutarci a realizzare gli obiettivi climatici. tenuto conto dei pareri scientifici e dello stato attuale della tecnologia, la commissione ritiene che gli investimenti privati nel settore del gas e del nucleare possano svolgere un ruolo nella transizione. le attivita’ selezionate in questi due settori sono in linea con gli obiettivi climatici e ambientali dell’ue e ci consentiranno di abbandonare piu’ rapidamente attivita’ piu’ inquinanti, come la produzione di carbone, a favore delle fonti rinnovabili di energia, che saranno la base principale di un futuro a impatto climatico zero.in particolare, l’atto delegato complementare “clima” presentato oggi: – introduce nella tassonomia ue altre attivita’ economiche del settore energetico. il testo stabilisce condizioni chiare e rigorose, a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento tassonomia, alle quali e’ possibile aggiungere, come attivita’ transitorie, alcune attivita’ nucleari e del gas a quelle gia’ presenti nel primo atto delegato sulla mitigazione e sull’adattamento ai cambiamenti climatici, applicabile dal 1º gennaio 2022. queste le condizioni rigorose: per le attivita’ sia gasiere che nucleari, che contribuiscano alla transizione verso la neutralita’ climatica; per le attivita’ nucleari, che rispondano ai requisiti di sicurezza nucleare e ambientale; e per quelle gasiere, che contribuiscano alla transizione dal carbone alle rinnovabili. vi sono poi ulteriori condizioni specifiche che si applicano a tutte queste attivita’ e sono dettagliate nell’atto delegato complementare odierno; – introduce obblighi di informativa specifici per le imprese che esercitano attivita’ nei settori del gas e del nucleare. per garantire la trasparenza, la commissione ha modificato oggi l’atto delegato “informativa” della tassonomia, in modo che gli investitori possano individuare le opportunita’ di investimento che includono attivita’ gasiere o nucleari e compiere scelte informate. la commissione ha stilato il testo dell’atto delegato complementare dopo aver condotto consultazioni con il gruppo di esperti degli stati membri sulla finanza sostenibile e la piattaforma sulla finanza sostenibile e sentito anche le osservazioni del parlamento europeo. la commissione ha esaminato con attenzione i contributi di questi gruppi e ne ha tenuto conto nel testo presentato oggi: in seguito ai riscontri ricevuti, ad esempio, sono stati introdotti adeguamenti mirati dei criteri di vaglio tecnico e degli obblighi di comunicazione e verifica per renderli piu’ chiari e piu’ facili da applicare”: una volta tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’ue, l’atto delegato complementare sara’ formalmente trasmesso ai colegislatori per essere sottoposto a controllo. come per gli altri atti delegati emanati sulla scorta del regolamento tassonomia, il parlamento europeo e il consiglio (che hanno delegato alla commissione il potere di adottare atti delegati a norma del suddetto regolamento) disporranno di quattro mesi per esaminare il documento e, se lo ritengono necessario, sollevare obiezioni. entrambe le istituzioni possono chiedere di prolungare di due mesi il periodo di controllo. il consiglio avra’ il diritto di sollevare obiezioni con una maggioranza qualificata rafforzata, il che significa che e’ necessario almeno il 72 % degli stati membri (ossia almeno 20 stati membri) che rappresenti almeno il 65 % della popolazione dell’ue. il parlamento europeo puo’ sollevare obiezioni se il testo riceve un voto negativo della maggioranza dei suoi membri in seduta plenaria (ossia almeno 353 deputati). una volta terminato il periodo di controllo e se nessuno dei colegislatori solleva obiezioni, l’atto delegato complementare entrera’ in vigore e si applichera’ a partire dal 1° gennaio 2023″.