CORTE GIUSTIZIA UE: BIOCIDI, STATI MEMBRI POSSONO ATTUARE RESTRIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE

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“allo scopo di migliorare la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, due decreti francesi adottati nel 2019 disciplinano le pratiche commerciali e la pubblicita’ relativa a vari tipi di biocidi”, in particolare “insetticidi e i rodenticidi non possano essere oggetto di determinate pratiche commerciali, quali sconti, riduzioni di prezzo e ribassi” e ne viene limitata la pubblicita’ commerciale, come pure quella di taluni prodotti disinfettanti, spiega un comunicato dalla corte di giustizia europea come premessa alla sentenza nella (causa c-147/21 /cihef e a.). “il comite’ interprofessionnel des huiles essentielles françaises (cihef – comitato interprofessionale degli olii essenziali francesi) e taluni produttori di olii essenziali hanno presentato un ricorso dinanzi al consiglio di stato francese chiedendo l’annullamento dei decreti, per la loro presunta incompatibilita’ con il regolamento sui biocidi (regolamento ue n. 528/2012). il consiglio di stato francese – prosegue il comunicato – ha quindi chiesto alla corte se tale regolamento e, piu’ in generale, il principio di libera circolazione delle merci ostino a disposizioni nazionali restrittive in materia di pratiche commerciali e di pubblicita’ relative ai biocidi autorizzati sul mercato e che perseguono un obiettivo di tutela della salute pubblica e dell’ambiente”. “nella sua sentenza – spiega il comunicato -, la corte di giustizia dell’ue dichiara che ne’ il regolamento sui biocidi ne’, piu’ in generale, il diritto dell’unione ostano a una normativa nazionale che vieti talune pratiche commerciali quali riduzioni di prezzo, sconti, ristorni, la differenziazione delle condizioni generali e particolari di vendita, la consegna di unita’ gratuite e tutte le pratiche equivalenti, relative ai biocidi rientranti nei tipi di prodotto 14 (rodenticidi) e 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi). la corte – sottolinea il comunicato – precisa che spetta al giudice del rinvio verificare se siffatti divieti siano giustificati da obiettivi di tutela della salute e della vita delle persone e dell’ambiente, siano idonei a garantire il conseguimento di detti obiettivi e non eccedano quanto necessario per raggiungerli”. per la corte, invece, “il regolamento sui biocidi osta ad una normativa nazionale che imponga una dicitura supplementare per gli annunci pubblicitari rivolti a professionisti a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali) e 4 (settore dell’alimentazione umana e animale) e nei tipi di prodotto 14 e 18”. “a determinate condizioni, pero’, gli stati possono vietare la pubblicita’ rivolta al pubblico” e nella sua sentenza la corte di giustizia dell’ue precisa anche a quali condizioni uno stato membro possa adottare tali misure.