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il ministero dell’agricoltura ha reso noto sul sito istituzionale che “il commissario della federconsorzi-gestione ammassi intende acquisire eventuali manifestazioni di interesse per la cessione unitaria e complessiva della res litigiosa relativa al credito calcolato a norma e nei limiti dell’articolo 12, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 44. l’eventuale cessione potrà investire il 67% del credito derivante dalla suddetta disposizione di legge e dovrà essere oggetto di contenzioso da accertarsi presso le autorità giurisdizionali. risultano già promosse azioni giudiziarie volte a ottenere il pagamento del restante 33%. la cessione in questione viene proposta pro soluto ed il diritto in questione risulta controverso. la manifestazione di interesse potrà essere presentata mediante invio via pec, entro e non oltre il 5 settembre 2023, mediante apposita richiesta, completa di tutti i dati fiscali di riferimento, all’indirizzo pec: studiolegaledevergottini@actaliscertymail.it, indicando nell’oggetto “manifestazione di interesse alla cessione del credito federconsorzi pro soluto”…… il presente avviso non ha natura vincolante per il commissario della federconsorzi gestione ammassi, avendo valore di mera indagine di mercato conoscitiva ed è destinato a verificare la mera disponibilità e sussistenza di soggetti interessati all’acquisizione, in blocco, della res litigiosa e del credito ad essa connesso. il commissario si riserva la possibilità, a proprio insindacabile giudizio, di non dare seguito alle manifestazioni di interesse ricevute ovvero di sollecitare chi le abbia formulate a presentare offerte migliorative. la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcuna aspettativa, diritto e/o pretesa neanche di rimborso delle spese”. l’articolo 12, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 44 stabilisce che “i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell’interesse dello stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall’articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del ministro dell’agricoltura e delle foreste e registrati dalla corte dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonche’ le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilita’, indicata nei decreti medesimi, producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali”.