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una sentenza della corte di giustizia della ue si e’ occupata di vinificazione ed etichettatura dei vini: “un viticoltore puo’ indicare in etichetta la propria azienda viticola anche se la pressatura avviene nei locali di un altro viticoltore. questo presuppone tuttavia che, per il tempo necessario, solo il viticoltore eponimo utilizzi il torchio dato in locazione e che diriga la pressatura e la controlli strettamente e in permanenza”. la sentenza ha origine dalla controversia tra un viticoltore della regione tedesca della mosella utilizza i termini “weingut” (tenuta viticola) e “gutsabfüllung” (imbottigliamento nella tenuta) per vino che produce con uve provenienti da vigneti presi in affitto a circa 70 km dalla propria aziendale uve sono poi vinificate in un impianto di pressatura dato in locazione e disponibile in esclusiva, per 24 ore, per la trasformazione delle uve. il land renania – palatinato ritiene che il viticoltore eponimo non puo’ utilizzare i termini in questione per il vino vinificato nei locali dell’altro viticoltore. la sentenza della corte nella causa c-354/22/weingut a e’ disponibile qui https://tinyurl.com/3susx892