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“questo rinnovo e’ la dimostrazione che la contrattazione collettiva nazionale di lavoro e’ lo strumento piu’ efficace per disciplinare i rapporti di lavoro e piu’ in generale l’attivita’ di fare impresa nel nostro paese. ed e’ quello che come confcooperative continuiamo a dire: la contrattazione deve essere al centro di quello che e’ lo sviluppo del mercato del lavoro. non ci sono altre formule che possano dare dei valori aggiunti rispetto alla contrattazione collettiva che riesce a identificare all’interno dei propri contenuti un tema di sviluppo del mercato come l’e-commerce e la multicanalita’”. lo afferma in un comunicato maurizio GARDINI, presidente di confcooperative, commentando la sigla del nuovo accordo economico collettivo (aec) per il settore del commercio, che disciplina i rapporti tra agenti di commercio e aziende mandanti. “l’accordo firmato da confcooperative, confcommercio e confesercenti con cgil, cisl e uil, usarci, fiarc fnaarc e ugl – prosegue il comunicato – vuole fare chiarezza e attualizzare il contratto di agenzia rispetto all’evoluzione dell’attivita’ di promozione e rappresentanza, per rendere piu’ stabile, duraturo e produttivo il rapporto di collaborazione tra agente e casa mandante. tra le novita’ piu’ importanti, per la prima volta viene riconosciuto esplicitamente il diritto alla provvigione anche sulle vendite online, valorizzando il concetto di esclusiva di zona e l’attivita’ di promozione diffusa svolta dagli agenti, che oggi si conclude anche con vendite tramite e-commerce. l’accordo ha anche introdotto il diritto alle indennita’ agli agenti che operano in forma di societa’ di persone in caso di pensionamento o invalidita’ del socio. l’intero testo dell’aec e’ stato sottoposto a un’attenta manutenzione normativa, con l’obiettivo di renderlo piu’ attuale e adeguato alle esigenze concrete di mandanti e agenti. il tema delle variazioni contrattuali e’ stato oggetto di una revisione sostanziale, in linea con i sempre piu’ repentini cambi dei mercati e l’esigenza di equilibrio tra le parti. tutte le somme corrisposte dalla casa mandante sono adesso computabili ai fini del calcolo dei singoli istituti contrattuali. inoltre, il calcolo delle indennita’ di fine rapporto e’ stato reso piu’ equo e sono state previste maggiori tutele per gli agenti nei casi di malattia, maternita’ e paternita’. per tutelare i giovani agenti di commercio, e’ stata introdotta una limitazione all’uso dei contratti a tempo determinato. e’ stato poi rafforzato anche l’obbligo per la preponente di fornire all’agente tutti i dati relativi ai risultati ottenuti nella propria zona di competenza. infine, e’ stato aggiornato il calcolo del firr (fondo indennita’ risoluzione rapporto), che era rimasto fermo ai valori del 1989 (36 anni fa)”.