PESCA: ACCORDO PROVVISORIO CONSIGLIO UE-PARLAMENTO SU NORME MIGLIORATE PER AFFRONTARE PRATICHE NON SOSTENIBILI

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il consiglio dei ministri dell’unione europea informa di aver “raggiunto un accordo provvisorio con il parlamento europeo su norme migliorate per affrontare le pratiche di pesca non sostenibili consentite da paesi terzi in relazione a stock ittici di interesse comune. l’accordo provvisorio dovra’ ora essere confermato da entrambe le istituzioni prima di poter essere formalmente adottato”. l’obiettivo generale e’ salvaguardare la sostenibilita’ a lungo termine degli stock ittici condivisi, garantendo al contempo una concorrenza leale per i pescatori europei e tutelando gli interessi della pesca dell’ue. ‘l’accordo di oggi ci fornisce strumenti piu’ efficaci per affrontare le pratiche di pesca non sostenibili consentite dai paesi terzi e per promuovere una pesca responsabile. il nostro messaggio e’ chiaro: siamo determinati a salvaguardare la sostenibilita’ a lungo termine degli stock ittici condivisi e a proteggere i pescatori europei dalla concorrenza sleale’, ha detto jacek CZERNIAK, segretario di stato polacco per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. regole piu’ chiare per promuovere pratiche di pesca sostenibili la revisione mirata rende le regole per identificare i paesi che consentono pratiche di pesca non sostenibili piu’ chiare e trasparenti. in base alle norme esistenti, una volta che un paese e’ stato identificato come responsabile di pratiche di pesca non sostenibili, l’ue puo’ imporre restrizioni, come divieti di importazione. grazie al regolamento rivisto, i paesi terzi avranno una comprensione piu’ chiara delle circostanze in cui le loro azioni potrebbero comportare sanzioni da parte dell’ue.. in particolare, il regolamento aggiornato chiarisce il concetto di “mancata cooperazione” e fornisce un elenco di esempi di comportamenti non cooperativi. tali esempi includono il rifiuto di consultarsi o di coinvolgere tutti i paesi interessati nelle consultazioni. il testo chiarisce anche che un paese puo’ essere considerato responsabile di pratiche di pesca non sostenibili se, oltre a non collaborare, non adotta, attua o applica le misure necessarie, comprese quelle di controllo. inoltre, le nuove regole specificano che se un paese terzo impone quote o misure discriminatorie senza rispettare i diritti, gli interessi e i doveri degli altri paesi e dell’ue — e tali misure portano lo stock in una situazione insostenibile — il regolamento potra’ essere applicato. i co-legislatori hanno anche chiarito che le misure previste dal regolamento possono essere applicate in tutti i casi in cui e’ richiesta una cooperazione internazionale, anche nel contesto di un’organizzazione regionale di gestione della pesca (rfmo). inoltre, il consiglio e il parlamento hanno concordato che la commissione debba informare entrambe le istituzioni sugli sviluppi o sulle azioni intraprese nel processo di identificazione di un paese come non cooperativo o nell’imposizione di restrizioni alle importazioni. cooperazione rafforzata un altro obiettivo chiave della proposta e’ migliorare la cooperazione con i paesi terzi prima e dopo che l’ue intraprenda azioni contro pratiche di pesca non sostenibili. le nuove regole garantiranno un dialogo continuo con il paese terzo, nonche’ una cooperazione bilaterale e multilaterale, al fine di assicurare che tale paese smetta di consentire pratiche di pesca non sostenibili. il testo concordato chiarisce che, se lo stock e’ sotto la giurisdizione di una rfmo, sara’ l’organismo di conformita’ di tale rfmo a occuparsi della questione per risolverla prima che l’ue prenda misure. e’ stato inoltre concordato un termine preciso di 90 giorni per la risposta da parte dei paesi terzi alle notifiche dell’ue.”