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“la corte d’appello di torino, con una sentenza pubblicata il 5 settembre scorso, ha scritto un’importantissima pagina nella tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari tipici italiani, dichiarando che il formaggio ‘gran riserva italia’ realizzato da un caseificio non autorizzato all’utilizzo della dop grana padano per designare i propri prodotti a pasta dura da grattugia costituisce una evocazione illegittima della nota dop italiana, specificamente con riguardo alla categoria ‘riserva oltre i 20 mesi’ che identifica il grana padano a maggiore stagionatura”. lo rende noto un comunicato del consorzio tutela grana padano, che cosi’ prosegue: “‘si tratta di una sentenza che giudico luminosa e da prendere come riferimento nelle tutela dei prodotti dop – commenta stefano BERNI, direttore generale del consorzio tutela grana padano -, riprende e porta nei tribunali italiani principi stabiliti dalla corte di giustizia dell’unione europa e diventa cosi’ una pietra miliare contro i similari e le loro politiche di immagine e di comunicazione fuorvianti per i consumatori’. la vicenda al centro del contenzioso si riferiva all’utilizzo dei termini ‘gran riserva italia’ nella presentazione di un formaggio a pasta dura commercializzato in una gdo italiana in forme di grossa pezzatura (circa 26 kg), con scalzo laterale arrotondato marchiato a fuoco con un logo ellittico attraversato dalla scritta orizzontale a caratteri cubitali ‘italia’ circondata dai termini ‘gran riserva’ e dal claim ‘latte 100% italiano’. il consorzio per la tutela del formaggio grana padano dop aveva chiesto giudizialmente di dichiarare che si trattasse di una ‘evocazione’ della nota dop protetta dall’unione europea, ossia – secondo quanto costantemente insegnato dalla corte di giustizia dell’unione europea – di una fattispecie in cui l’etichettatura, presentazione o pubblicita’ del prodotto generico possono indebitamente richiamare nella mente del consumatore il prodotto tipico tutelato dall’ue. ‘la corte d’appello di torino ha condiviso questa impostazione con una motivazione cristallina – sottolinea BERNI -, che ha fatto il punto sulla tutela predicabile a favore delle dop e igp in italia e nell’ordinamento europeo’. i giudici torinesi, infatti, hanno richiamato espressamente l’insegnamento consolidato della corte di giustizia ue ed affermato in primo luogo che quando si deve effettuare una valutazione circa la sussistenza di una ‘evocazione’, il giudizio deve essere ‘globale’, ossia deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti della fattispecie, tanto nella denominazione spesa per designare il prodotto generico (coincidenze letterali, fonetiche etc.), quanto nella presentazione (es. forma, dimensione, colore, ma anche altri elementi quali i marchi a fuoco, la grafica, l’etichettatura etc.). nel caso di specie in causa era stata accertata l’identita’ di forma e dimensione dei due formaggi (entrambi a pasta dura, di colore giallo paglierino, con forma stondata ai lati e di grossa dimensione) e il fatto che i due prodotti presentassero una marchiatura ‘a fuoco’ sullo scalzo laterale. inoltre, l’opzione di avvalersi congiuntamente anche della parola riserva (ripresa totalmente e senza una reale necessita’ stante la pluralita’ di analoghi termini a disposizione) e della parola ‘italia’ che, seppure diversa dall’aggettivo padano, ha proprio lo scopo di suggestionare il consumatore medio europeo circa la provenienza del prodotto, determinano una indebita commistione concettuale che non puo’ non ricadere nella nozione di ‘evocazione’. la sentenza, quindi, valorizza pienamente il contesto in cui vengono spesi nomi, marchi e sigle nell’etichettatura, presentazione e pubblicita’ degli alimenti. ‘la pronuncia della corte appare, quindi, un arresto giurisprudenziale davvero significativo nell’ottica della tutela delle dop – igp – conclude BERNI – nei confronti di tutte quelle fattispecie in cui, pur non essendo utilizzato espressamente il nome protetto, i prodotti generici si inseriscano comunque nella scia del toponimo ‘agganciando’ la sua identita’ e le sue preziose caratteristiche certificate’.”.