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a partire da oggi, l’ue e l’ucraina beneficeranno di un quadro commerciale rafforzato, stabile, equo e permanente, con l’entrata in vigore della zona di libero scambio globale e approfondito (dcfta) ue-ucraina. lo afferma in un comunicato la commissione europea sottolineando come la dcfta aggiornata offra un’ulteriore liberalizzazione degli scambi reciprocamente vantaggiosa, tenendo pienamente conto della sensibilita’ di alcuni settori agricoli dell’ue. l’accordo aggiornato, inoltre, illustra in modo molto tangibile l’impegno risoluto dell’ue a sostenere l’ucraina. allo stesso tempo, limita le importazioni dell’ue di prodotti agricoli sensibili rispetto ai livelli previsti dalle misure commerciali autonome, sancisce una nuova solida clausola di salvaguardia e prevede l’allineamento delle norme di produzione ucraine e dell’ue. la dcfta – aggiunge il comunicato – sosterra’ la certezza economica a lungo termine e relazioni commerciali stabili per entrambe le parti, contribuendo nel contempo alla graduale integrazione dell’ucraina nel mercato unico dell’ue. l’accordo aggiornato e’ strutturato attorno a tre pilastri fondamentali. 1) rafforzamento dei flussi commerciali, con un equilibrio tra la definizione di un quadro normativo chiaro a sostegno degli scambi commerciali cruciali dell’ucraina con l’ue, tenendo pienamente conto nel contempo delle sensibilita’ dei settori agricoli e delle parti interessate dell’ue, calibrando attentamente i diversi livelli di accesso al mercato per prodotti specifici. per gli articoli piu’ sensibili, come zucchero, pollame, uova, grano, mais e miele, ci sono solo aumenti modesti rispetto all’originale dcfta. 2) norme di produzione allineate: il nuovo accesso al mercato e’ subordinato al graduale allineamento dell’ucraina alle norme di produzione dell’ue, quali il benessere degli animali, l’uso di pesticidi e medicinali veterinari. 3) una solida clausola di salvaguardia: un meccanismo di salvaguardia che consenta l’adozione di misure adeguate puo’ essere attivato qualora le importazioni di prodotti oggetto dell’ulteriore liberalizzazione provochino gravi difficolta’ per entrambe le parti. nel caso dell’ue, la valutazione di un’eventuale perturbazione puo’ essere effettuata a livello di uno o piu’ stati membri.

