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il tribunale dell’unione europea si e’ pronunciato in merito ai ricorsi (t-412/22 pan europe/commissione, t94/23 pollinis france/commissione e t-565/23 aurelia stiftung/commissione) presentati da tre associazioni ambientaliste senza scopo di lucro che avevano contestato i regolamenti della commissione ue relativi alla proroga temporanea dell’approvazione del boscalid, della dimossistrobina e del glifosato, sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari. il tribunale ha accolto i ricorsi delle associazioni e annullato le decisioni della commissione che avevano respinto le loro richieste di riesame interno dei regolamenti di proroga. le motivazioni principali della sentenza sono: il carattere provvisorio ed eccezionale che deve avere proroga, che non puo’ essere applicata in modo automatico o addirittura sistematico; la durata della proroga deve essere valutata dalla commissione caso per caso e deve durare solo il tempo necessario per completare la procedura di rinnovo; la commissione era tenuta a esaminare, in modo obiettivo e concreto, il ruolo del richiedente nei ritardi osservati, accertandosi che egli non avesse agito in modo da causarli o contribuirvi. inoltre, il tribunale ha concluso che la commissione e’ incorsa in un errore di diritto non procedendo a una corretta interpretazione del diritto dell’unione in relazione alla proroga.

