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“la presidenza del consiglio e i rappresentanti del parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una revisione mirata del regolamento dell’ue sui prodotti a deforestazione zero (eudr)”. lo rende noto un comunicato del consiglio, che cosi’ prosegue: “l’obiettivo e’ semplificare l’attuazione delle norme esistenti e rinviare la loro applicazione per consentire agli operatori, ai commercianti e alle autorita’ di prepararsi adeguatamente. a seguito delle preoccupazioni espresse dagli stati membri e dalle parti interessate in merito alla preparazione delle imprese e delle amministrazioni, nonche’ alle questioni tecniche relative al nuovo sistema informativo, i colegislatori hanno sostenuto la semplificazione mirata del processo di due diligence proposta dalla commissione. i colegislatori hanno inoltre eliminato il “periodo di grazia” inizialmente proposto dalla commissione per le grandi e medie imprese, optando invece per una chiara proroga della data di applicazione per tutti gli operatori fino al 30 dicembre 2026, con un ulteriore margine di sei mesi per i micro e piccoli operatori. i mandati di entrambe le istituzioni erano molto simili nel rinviare l’applicazione del regolamento e nell’introdurre ulteriori misure di semplificazione, concentrandosi sulla riduzione degli oneri amministrativi pur preservando gli obiettivi del regolamento. in base all’accordo, l’obbligo e la responsabilita’ di presentare la dichiarazione di due diligence richiesta ricadranno esclusivamente sugli operatori che immettono per primi il prodotto sul mercato. i colegislatori hanno convenuto che solo il primo operatore a valle nella catena di approvvigionamento sara’ responsabile della raccolta e della conservazione del numero di riferimento della dichiarazione di due diligence iniziale, anziche’ trasmetterlo a valle della catena. e’ stata inoltre chiarita la dichiarazione semplificata per i micro e piccoli operatori primari. questi operatori presenteranno una sola dichiarazione semplificata e riceveranno un identificativo della dichiarazione, che sara’ sufficiente ai fini della tracciabilita’. inoltre, entrambi i colegislatori hanno sottolineato l’importanza di garantire uno scambio continuo con esperti, parti interessate e tutti gli operatori rilevanti sull’attuazione dell’eudr. cio’ dovrebbe avvenire nell’ambito del quadro esistente della piattaforma multistakeholder del gruppo di esperti della commissione sulla protezione e il ripristino delle foreste mondiali. entrambe le istituzioni hanno inoltre convenuto di richiedere alle autorita’ competenti di segnalare alla commissione eventuali interruzioni significative del sistema informatico, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema, ma con la flessibilita’ necessaria per ridurre al minimo gli oneri amministrativi. nel tentativo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi, i colegislatori hanno anche convenuto di escludere alcuni prodotti stampati (come libri, giornali, immagini stampate) dal campo di applicazione del regolamento, riflettendo il rischio limitato di deforestazione associato a tali articoli. la commissione europea e’ stata incaricata da entrambi i colegislatori di condurre una revisione di semplificazione e di presentare una relazione entro il 30 aprile 2026. la relazione dovrebbe valutare l’impatto e l’onere amministrativo dell’eudr, in particolare per gli operatori di piccole dimensioni, e indicare le modalita’ per affrontare le questioni individuate, anche attraverso linee guida e miglioramenti al sistema informativo. la relazione dovrebbe, se del caso, essere accompagnata da una proposta legislativa. l’accordo provvisorio dovra’ ora essere approvato e adottato formalmente da entrambe le istituzioni prima di entrare in vigore, sostituendo l’attuale eudr”.

