PESCA: COPA-COGECA, EUROPECHE, SEAFOOD EUROPE CHIEDONO A KADIS CORREZIONI URGENTI AL REGOLAMENTO CONTROLLI E SISTEMA CATCH

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guus PASTOOR, presidente di seafood europe, javier GARAT, presidente di europeche, e elli TSIFOROU segretario generale copa-cogeca, hanno inviato una lettera al commissario ue alla pesca, constantinos KADIS, a nome degli organismi rappresentativi del settore europeo della pesca, della trasformazione dei prodotti ittici, dell’acquacoltura e del commercio, chiedendo misure correttive urgenti relative al regolamento dell’UE sul controllo della pesca. nella lettera le organizzazioni esprimono “il pieno sostegno alla dichiarazione presentata dagli stati membri al consiglio agricoltura e pesca del 26 gennaio 2026 in merito alle difficolta’ nell’attuazione degli articoli 14 e 58 del regolamento sul controllo della pesca e all’uso del sistema catch it https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5587-2026-INIT/en/pdf. condividiamo pienamente le preoccupazioni sollevate da tutti gli stati membri durante la discussione del consiglio agrifish. come sottolineato nella loro dichiarazione congiunta, la progressiva entrata in vigore del regolamento (ue) 2023/2842 sta rivelando un aumento sproporzionato degli oneri amministrativi e operativi che non sono commisurati ai rischi di controllo effettivi e in contrasto con i principi di proporzionalita’, efficienza ed efficacia che dovrebbero guidare l’azione dell’ue. queste preoccupazioni relative all’entrata in vigore delle disposizioni sulla tracciabilita’ digitale dei prodotti freschi e congelati sono gia’ state sottolineate da diverse organizzazioni. stanno ora emergendo ulteriori criticita’ che richiedono la sua urgente attenzione. in particolare, il nuovo obbligo di registrare tutte le catture a partire da zero chilogrammi e la rigorosa applicazione del margine di tolleranza creano situazioni che sono tecnicamente impossibili da rispettare nelle condizioni reali di pesca, soprattutto nella pesca mista e sui pescherecci di piccole dimensioni. tali obblighi aumentano i rischi di navigazione e di sicurezza per i comandanti, generano un’elevata probabilita’ di infrazioni involontarie e distorcono i sistemi di analisi del rischio, presentando il settore come non conforme quando il problema e’ di natura normativa piuttosto che operativa. cio’ potrebbe anche comportare gravi difficolta’ nell’accesso al sostegno del emfaf. l’attuale funzionamento del sistema catch e’ altamente problematico, con gravi carenze tecniche che stanno gia’ compromettendo le operazioni lungo le catene di approvvigionamento e aumentando i costi per tutti gli operatori, anche attraverso aumenti significativi delle commissioni di servizio annunciati dagli agenti doganali e dagli intermediari. l’approccio attuale di catch it trasferisce in modo sproporzionato l’onere amministrativo sugli importatori dell’unione europea, mentre le autorita’ dei paesi terzi e gli esportatori non sono tenuti, o non sono ancora in grado, di utilizzare catch in modo coerente. cio’ e’ in contrasto con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e di garantire che gli obblighi ricadano, per quanto possibile, sull’attore meglio posizionato per fornire e convalidare le informazioni alla fonte. segnaliamo inoltre criticita’ organizzative e di imputabilita’ connesse alla compilazione dei certificati di cattura, comprese le situazioni in cui organizzazioni di produttori, esportatori o altri intermediari compilano i certificati per conto dei comandanti. sono necessarie norme chiare e armonizzate in materia di responsabilita’, controlli e imputabilita’, al fine di evitare pratiche incoerenti, incertezze giuridiche e controversie evitabili durante i controlli. le fasi aggiuntive e i controlli duplicativi attualmente richiesti si traducono in un aumento misurabile dei tempi di trattamento per ciascuna spedizione e per ciascun certificato, sia per gli operatori sia per le autorita’ competenti. si tratta di un impatto strutturale legato a carenze nella progettazione del sistema. il sistema e’ stato introdotto quando alcune funzionalita’ chiave non erano ancora state completate. sosteniamo pertanto con forza le richieste formulate dagli stati membri e invitiamo la commissione ad adottare con urgenza misure correttive, in particolare: presentando una proposta di modifica dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (ue) 2023/2842 affinche’, pur mantenendo l’obbligo di registrare le catture a partire da zero chilogrammi, le deviazioni nelle quantita’ stimate inferiori a 100 kg non costituiscano non conformita’; adottando un atto delegato che modifichi l’allegato IV, in modo che gli errori di stima inferiori a 100 kg non siano classificati come infrazioni gravi; rinviando la piena attuazione del sistema catch al 1° gennaio 2027, al fine di affrontarne con urgenza le carenze tecniche, giuridiche e operative, garantendo la piena funzionalita’, l’interoperabilita’ con le autorita’ doganali e i partner dei paesi terzi, la certezza giuridica per gli operatori e un’adeguata formazione e assistenza agli utenti. parallelamente, al fine di salvaguardare i flussi commerciali, consentire la coesistenza dei sistemi attuali e digitali fino al completamento della digitalizzazione, continuando nel contempo a sviluppare e potenziare il sistema catch nel corso dell’anno in corso. confermare, attraverso orientamenti o legislazione di attuazione, che l’obbligo di fornire informazioni sulle catture per operazione di pesca (di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera g), del regolamento) si considera adempiuto quando tali informazioni sono fornite almeno una volta al giorno, prima dell’ingresso in porto o nel luogo di sbarco; rinviare la data di applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilita’ digitale di cui all’articolo 58 per i prodotti rientranti nel capitolo 03 della nomenclatura combinata nella fase successiva alla prima vendita, fissando una data di attuazione non anteriore a gennaio 2029, al fine di garantire chiarezza giuridica, interoperabilita’ e piena preparazione lungo l’intera catena di approvvigionamento, compresi gli operatori dell’acquacoltura. a tal fine, l’articolo 67, paragrafi da 1 a 10, del regolamento di esecuzione (ue) n. 404/2011 della commissione dovra’ rimanere in vigore fino all’entrata in vigore di un atto delegato specificamente dedicato alla materia. si rileva inoltre che l’articolo 58, come modificato, estende gli obblighi di tracciabilita’ digitale dai prodotti della pesca selvatica ai prodotti dell’acquacoltura. per diverse filiere dell’acquacoltura, l’obiettivo specifico di controllo e il valore aggiunto di tali nuovi requisiti non risultano ancora sufficientemente chiari. cio’ genera incertezza per le autorita’ competenti e per gli operatori, in assenza di una comprovata giustificazione basata sul rischio. questi adeguamenti mirati e pragmatici sono essenziali per garantire che le norme sul controllo della pesca rimangano applicabili, credibili e coerenti con i loro obiettivi fondamentali, senza compromettere la sicurezza in mare o la sostenibilita’ economica degli operatori dell’unione europea. a tal riguardo, i centri di monitoraggio degli stati di bandiera dell’ue devono disporre delle capacita’ tecniche, delle risorse e di procedure armonizzate necessarie per gestire il volume significativamente aumentato di dati generato dai nuovi obblighi di comunicazione prima della loro piena applicazione. gli operatori non devono subire conseguenze, ne’ finanziarie ne’ amministrative, derivanti dall’incapacita’ delle autorita’ pubbliche di rispettare norme da esse stesse adottate, ne’ essere penalizzati durante i controlli per inadempienze che esulano dalla loro responsabilita’. come riconosciuto nella bussola della competitivita’ della commissione europea, gli oneri regolamentari sono diventati un freno significativo alla competitivita’ e i settori della pesca e dell’acquacoltura non fanno eccezione. la legislazione dell’unione europea deve pertanto essere proporzionata, coerente e applicabile nella pratica. siamo pronti a contribuire in modo costruttivo a questo processo e a collaborare con la commissione e gli stati membri per un’attuazione equilibrata e praticabile del regolamento sul controllo della pesca”.