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un comunicato della corte costituzionale informa che “con la sentenza numero 184, depositata oggi, (disponibile qui https://tinyurl.com/agrapress213 ) la corte costituzionale si e’ nuovamente pronunciata sulla legittimita’ costituzionale del divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici. la corte, dopo aver circoscritto il thema decidendum nei termini oggettivamente risultanti dagli atti di promovimento, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le plurime questioni di legittimita’ costituzionale dell’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, per come convertito, dell’articolo 20, comma 1-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e dell’articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sollevate dal tar per il lazio, sezione terza, con cinque distinti atti di promovimento, di contenuto parzialmente coincidente, in riferimento agli articoli 3, 9, 11 e 117, primo comma, della costituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/ue e dal regolamento 2018/1999/ue, come modificati dalla direttiva 2023/2413/ue e dal regolamento 2021/1119/ue. la corte ha esaminato le questioni alla luce della recente sentenza numero 127 del 2026, pubblicata dopo gli atti di promovimento, ribadendo che la norma censurata non vieta indistintamente l’installazione di tutti gli impianti per la produzione di energia solare nelle aree agricole, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. restano, invece, consentiti gli impianti agrivoltaici ‘con moduli non collocati a terra’ che preservano la continuita’ delle attivita’ colturali e agropastorali sul sito di installazione. la corte ha inoltre ricordato che l’articolo 20 del decreto legislativo numero 199 del 2021 prevede specifiche eccezioni e deroghe al divieto, consentendo fra l’altro l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in alcune tipologie di aree espressamente individuate dal legislatore. si e’ rilevato che si tratta di scelte normative complesse, frutto di un bilanciamento operato dal legislatore nell’esercizio di una discrezionalita’ non affetta da manifesta irragionevolezza. sulla base di tali rilievi, e in continuita’ con la ricordata sentenza numero 127 del 2026, non si e’ riscontrata la dimostrazione da parte del rimettente che le limitazioni introdotte siano tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili. nemmeno si e’ accolta la richiesta, formulata esclusivamente nelle memorie di una delle parti del giudizio a quo, di un rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia dell’unione europea, ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’unione europea (tfue), per sollecitare un espresso pronunciamento sul ritenuto contrasto fra l’articolo 5 del decreto-legge numero 63 del 2024 e la normativa unionale inerente alla ‘strategia’ di adattamento ai cambiamenti climatici. sono state altresi’ dichiarate non fondate le censure riferite agli articoli 3 e 9 della costituzione, poiche’ la disciplina censurata realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole fra interessi costituzionalmente rilevanti, volto a rendere compatibile la salvaguardia dell’attivita’ agricola con la produzione di energia solare, evidenziando che la maggiore onerosita’ degli impianti agrivoltaici, con moduli adeguatamente sollevati da terra, per quanto possa essere tenuta in conto da parte del legislatore ad altri fini, non puo’ alterare un bilanciamento nel quale campeggiano beni di primario rilievo costituzionale direttamente o indirettamente connessi alla tutela dell’ambiente. infine, la corte ha affermato che non e’ costituzionalmente illegittimo il riferimento alla classificazione urbanistica delle aree agricole, evidenziando che esigenze di certezza del diritto impongono di fondare la disciplina della materia su criteri giuridici oggettivi anziche’ su elementi fattuali mutevoli, quali sono il concreto utilizzo o il temporaneo degrado dei terreni, precisando che non rileva la concreta utilizzazione agricola dell’area, ma la sua astratta utilizzabilita’ come tale”.

